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LO STATUTO |
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - GENOVA"
Art. 1 Denominazione
Art. 2 Presupposti
Art. 3 Finalitā
Art. 4 Aderenti
Art. 5 Diritti e Obblighi degli Aderenti
Art. 6 Organi
Art. 7 Assemblea
Art. 8 Consiglio Direttivo
Art. 9 Presidente
Art. 10 Segretario
Art. 11 Collegio dei Probiviri
Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 13 Gratuitā e durata delle cariche
Art. 14 Risorse Economiche
Art. 15 Quota Sociale
Art. 16 Bilancio
Art. 17 Modifiche allo Statuto
Art. 18 Scioglimento
Art. 19 Norma di Rinvio
ARTICOLO 1
Denominazione
1. È costituita con Sede
Sociale in Genova, presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Genova, via Montallegro 1, l'Associazione
di Volontariato denominata "Ingegneria Senza Frontiere - Genova",
in breve denominabile anche come "ISF-Ge", di seguito detta organizzazione.
L'organizzazione può costituire sedi secondarie. Essa ha durata
illimitata.
ARTICOLO 2
Presupposti
1.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione rispecchiano quanto
previsto dalle vigenti normative in tema di associazionismo di volontariato.
In particolare si richiamano le regole ed i principi del Codice Civile e della
Legge-quadro n° 266 del 11 agosto 1991.
ARTICOLO 3
Finalità
1. L'organizzazione
è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata e non ha scopi di
lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
2. L'organizzazione opera per la
solidarietà e la cooperazione con i popoli dei paesi in via di
sviluppo.
3. Le sue attività sono in particolar
modo finalizzate a:
a) L'apprendimento, l'approfondimento e lo
sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione
dell'autosviluppo delle comunità locali nel rispetto e valorizzazione
della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché
nel rispetto delle necessità delle future generazioni e
degli ecosistemi;
b) La promozione dello scambio culturale con
i soggetti interessati, che appartengono sia alle realtà territoriali
dove l'organizzazione nasce sia a quelle in cui intende operare;
c) La promozione di iniziative volte alla
diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante
attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie,
informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.
4. L'organizzazione, nella propria
attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali
contenuti nella carta di Ingegneria Senza Frontiere.
5. L'organizzazione si rivolge a tutti coloro
che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità.
In particolare:
a) L'organizzazione si rende disponibile alla
progettazione, alla realizzazione, alla verifica di opere e servizi in
collaborazione con i soggetti coinvolti;
b) b) L'organizzazione intende svolgere
attività di ricerca scientifica e tecnologica mediante:
- Sviluppo di tesi di laurea e dottorato;
- Partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità
dell'organizzazione;
- Promozione ed organizzazione di corsi di formazione scolastica,
professionale e per disoccupati o sottoccupati e persone svantaggiate in
ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, di
aggiornamenti, master, conferenze, seminari, laboratori e istituzione di
borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato sui temi
pertinenti alle finalità dell'organizzazione;
c) L'organizzazione si propone di svolgere
attività editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie
attività;
d) L'organizzazione intende inoltre promuovere
attività culturali e ricreative allo scopo di favorire la conoscenza,
lo scambio e l'arricchimento informativo e relazionale fra culture diverse.
6. L'organizzazione, per il miglior
raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e
disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione,
successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale
e internazionale, ritenendosi l'elenco puramente esemplificativo e
non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature.
ARTICOLO 4
Aderenti
1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante
aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere
all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno
due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo
caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide
in via definitiva.
4. È vietata la partecipazione
temporanea degli aderenti alla vita associativa.
5. Tutte le prestazioni fornite dagli
aderenti sono a titolo gratuito.
ARTICOLO 5
Diritti e obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti
hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per
delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere
dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare
le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi
nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente
concordato.
3. L'attività del volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
ARTICOLO 6
Organi
1. Sono organi
dell'organizzazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Segretario;
- il Presidente.
Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.
ARTICOLO 7
Assemblea
1. L'assemblea
è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal presidente
ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta
all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, con almeno 7 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta
(lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima
che di seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno indicante gli
argomenti da trattare.
3. La convocazione può avvenire anche
su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il
presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta
giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è
regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi
ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere
portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto
dal successivo articolo 17.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui
al successivo articolo 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a
carico degli aderenti.
ARTICOLO 8
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio
Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 7 soci membri.
Esso può cooptare altri 4 membri, in qualità di esperti. Questi
ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente,
almeno 1 volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo č
validamente costituito qualora siano presenti almeno 4 membri.
Il Consiglio Direttivo č validamente costituito, anche in assenza delle
formalitā di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
3. Perché la convocazione sia
valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni mediante comunicazione scritta.
4. Il Consiglio Direttivo ha i
seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo
e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone
e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere l'eventuale personale;
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria
competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. Il Consiglio Direttivo è
presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da
un altro membro del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
Presidente
1. Il presidente,
che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo,
è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le
norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni.
3. Il presidente rappresenta legalmente
l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede
le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di
urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento
o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o
dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
6. Il Presidente fissa l'ordine del
giorno e determina il giorno dell'adunanza.
7. Il Presidente provvede all'osservanza
dei regolamenti.
ARTICOLO 10
Segretario
1.
Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea,
Consiglio Direttivo, collegio dei probiviri, collegio arbitrale
e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se
ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo,
che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre,
e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo
entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione
relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle
spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- é a capo del personale.
ARTICOLO 11
Collegio dei probiviri
1. Il collegio
dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di
esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e
l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e
tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et
aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso
è inappellabile.
ARTICOLO 12
Collegio dei revisori dei conti
1. Il
collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel
suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e
le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa,
su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un
solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente
all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti
gli aderenti.
ARTICOLO 13
Gratuità e durata delle cariche
1. Tutte
le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e
possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni
effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio
medesimo.
3. I Consiglieri dimissionari
saranno sostituiti su chiamata del Consiglio Direttivo con i
primi dei non eletti dell'ultima elezione, che durano in carica
per il resto del tempo previsto.
ARTICOLO 14
Risorse economiche
1. L'organizzazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a
qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso
l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è
disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
4. È vietata la distribuzione,
anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Organizzazione ha l'obbligo di
impiegare plusvalenze, sopravvenienze e avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
ARTICOLO 15
Quota sociale
1. La
quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea.
Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso
di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con
il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ARTICOLO 16
Bilancio
1. Ogni
anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono
risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con
l'anno solare.
ARTICOLO 17
Modifiche allo statuto
1. Le proposte
di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno
degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni
sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza
assoluta degli aderenti all'organizzazione.
ARTICOLO 18
Scioglimento
1. L'organizzazione
si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento
vota con la presenza dei 3/5 dei soci e col voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
3. In caso di scioglimento viene previsto
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre
organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 19
Norma di rinvio
1. Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia.
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MODALITÀ DI
ADESIONE
È possibile aderire all'associazione compilando il modulo
di adesione scaricabile in versione PDF
e pagando una quota associativa minima di 10 Euro
I. S. F. - Genova
Via Montallegro 1
16145 Genova
Tel. +39.0103532479
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